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Corte d'Appello di Bologna > Sospensione dell'esecuzione
Data: 09/06/2004
Giudice: Schiavone
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento: -
Parti: Adalberto M. / Giuliani SpA
APPELLO - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PRESUPPOSTI


Condannata a pagare la somma di € 16.000,00 a titolo di risarcimento danni da mobbing a favore di una sua ex dipendente dal Tibunale di Forlì, la società datrice di lavoro promuoveva appello con istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza, esecuzione di cui dava prova depositando avviso di avvenuto pignoramento. Assumeva la sussistenza del "gravissimo danno" richiesto dall'art. 431 c.p.c. con il fatto che era in corso una procedura di licenziamento collettivo, nonché affermando che sarebbe stato oltremodo difficile, in caso di accoglimento dell'appello, ottenere da controparte la restituzione di quanto intanto pagato. La Corte d'Appello ha rigettato l'istanza, rilevando innanzi tutto, per quanto concerne il secondo argomento, la mancanza di prova che l'appellata sia persona incapiente, senza beni aggredibili per l'eventuale rientro del credito. Rispetto invece alla coincidenza con un licenziamento collettivo la Corte non ha riscontrato un nesso causale per cui il pagamento del debito accertato nella sentenza impugnata avrebbe comportato il gravissimo danno voluto dalla norma, aggiungendo che "se si vuol dire che la Photo Service srl non versi in ottime acque, a ben vedere, a correre il rischio è, invece, il titolare, sia pure provvisorio, del credito (di non certo rilevante entità) che finirebbe con il subire un trattamento deteriore rispetto a quello di altri creditori con lui concorrenti, i quali, avendo magari un titolo esecutivo stragiudiziale, possono accedere alla realizzazione con tempestività e prospettive di realizzazioni migliori di quanto lo possa fare il lavoratore creditores